dottore commercialista

 

Patrimonio all'estero

Le indicazioni nel quadro RW della dichiarazione dei redditi „Unico" nel quadro RW è da indicare  il patrimonio posseduto all'estero, sia quello immobile che anche depositi bancari, assicurazioni vita, autoveicoli, imbarcazioni ed opere d'arte.

Nell'ambito del monitoraggio devono essere dichiarati tutti i valori mobili ed immobili siti all'estero, per permettere all'amministrazione finanziaria di controllare la tassazione dei rispettivi redditi. Secondo Il principio della tassazione del reddito mondiale, i contribuenti residenti in Italia devono tassare tutti i redditi prodotti, anche quelli che sono già stati tassati all'estero.

In base ai frequenti rapporti privati e professionali tra l'Italia ed i paesi vicini, i flussi finanziari vengono segnalati anche alla Banca d'Italia e all'amministrazione finanziaria statale, e ciò porta a numerose contravvenzioni; per questo motivo il quadro RW della dichiarazione dei redditi deve essere compilato con particolare attenzione.

Il quadro RW deve essere presentato assieme alla dichiarazione dei redditi, anche dai soggetti che sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazione dei redditi (Unico) perchè hanno soltanto redditi esenti, di lavoro dipendente o pensioni, che vengono dichiarati tramite il CUD.

Sono da prendere in considerazione sopratutto gli immobili ed i depositi bancari e le partecipazioni a società estere. Casi particolari rappresentano le assicurazioni vita e mutui dati in prestito anche a persone vicine.

Esenti sono i dipendenti con un lavoro subordinato all'estero, come i valori finanziari amministrati da un intermediario nazionale, che segnala i valori all'amministrazione finanziaria.

L'obbligo alla dichiarazione esiste soltanto nel caso in cui i valori superino al 31/12 il valore di 40.000 Euro.  Come patrimonio all'estero valgono anche le opere d'arte e gli autoveicoli con targa straniera.

L'obbligo di dichiarazione vale anche per amministrazioni patrimoniali estere e depositi bancari, eccetto quelli che vengono affidati ad intermediari nazionali. I depositi bancari esteri sono esantati da questo obbligo se la banca estera viene incaricata di operare la ritenuta alla fonte, anche se il deposito non frutta interessi. Esentati sono anche assicurazioni di previdenza integrative in caso di un rapporto di lavoro straniero. Sono da indicare anche immoblili che all'estero sono esenti di imposta,acquistati anche per donazione e successione.

Imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all'estero ("patrimoniale sugli immobili esteri")

A decorrere dal 2011, ai sensi dell'art. 19, commi 13 - 17, D.L. 201/2011 (conv. in Legge 214/2011), è stata istituita che le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili situati all'estero saranno soggette ad un'imposta dello 0,76% sul costo e, in mancanza, secondo il valore di mercato dei medesimi.

Decorrenza

L'imposta viene calcolata sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

È istituita a decorrere dal 2011: ne consegue che la medesima dovrà essere pagata nel 2012 (primo versamento 16 giugno 2012) con effetto sul 2011.

Soggetti passivi

I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia[1] [2] proprietarie dell'immobile, ma anche il titolare di altro diritto reale (esempio usufrutto) sullo stesso.

Dovrà quindi pagare le imposte sugli immobili posseduti all'estero, ad esempio, anche il cittadino tedesco che risiede in Italia, e pure il soggetto extracomunitario, residente in Italia