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Scudo fiscale ter

Con il 15 di settembre entra in vigore in Italia la terza edizione dello scudo fiscale. Per sette mesi può essere dichiarato denaro che si trova all'estero. La tassa ammonta al 5 percento.

Lo "scudo fiscale" prevede che i patrimoni che si trovano all'estero, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 5 percento, possano essere rimpatriati e legalizzati. Il pagamento dell'imposta sostitutiva comporta uno scudo contro futuri accertamenti. Penalmente lo scudo copre soltanto reati di omessa o infedele dichiarazione.

I patrimoni che si trovano fuori dell'UE devono essere rimpatriati, mentre per quelli nell'UE è sufficiente la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta sostitutiva; tale imposta deve esser versata all'Agenzia delle Entrate tramile le banche o gli intermediari autorizzati, i quali predispongono la dichiarazione garantendo l'anonimità dei clienti.

Lo scudo fiscale può esser fatto soltanto da persone fisiche, enti non commerciali, società semplici eredi, trusts ma non da altre societá.