dottore commercialista

 

aliquote ridotte per imprese piccole

Regime fiscale per contribuenti minime e marginali. Nuovo sistema forfetario di tassazione

Un'altra innovazione rilevante per le imprese più piccole è rappresentata dall'introduzione di un nuovo regime fiscale naturale per i contribuenti cosiddetti "minimi".
Si tratta di una platea di circa 930 mila contribuenti, che potranno aderire ad un regime semplificato IVA e IRAP, con una significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi (tenuta di libri contabili, spese di commercialista, ecc.).
Trattandosi di un nuovo regime "naturale" di tassazione, esso si applicherà direttamente ai soggetti interessati, a meno che essi non optino espressamente per il regime ordinario.
I soggetti interessati alla nuova disciplina sono le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o presumono di avere nel periodo di inizio attività, le seguenti caratteristiche:


- - ricavi o compensi non superiori a 65 mila euro;
- - assenza di cessioni all'esportazione;
- - assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori;
- - spese di acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 15 mila euro.
I vantaggi per gli imprenditori che aderiscono al regime fiscale semplificato sono i seguenti:
- - applicazione di un'imposta sostitutiva ai fini IRPEF, con aliquota del 20% sulla differenza tra ricavi e costi valutati per cassa;


- - non sottoposizione ad IRAP;
- - esclusione dagli studi di settore;
- - esclusione della rivalsa IVA e della detraibilità IVA sugli acquisti.


Modifica della tassazione dei redditi delle società (IRES)


- - Riduzione dell'aliquota nominale al 27,5% e ampliamento della base imponibile
Una significativa innovazione introdotta dalla Finanziaria 2008 riguarda l'abbattimento di 5,5 punti dell'aliquota nominale: dal 33% al 27,5%.
Tale misura è orientata innanzitutto a portare il livello della tassazione sui redditi d'impresa ad un livello confrontabile a quello degli altri Paesi dell'Unione europea (dopo l'abbattimento dell'aliquota disposto dalla Germania, l'Italia è risultata al primo posto per livello di imposizione sulle imprese).
In secondo luogo, essa determina un avvicinamento tra l'aliquota nominale e quella effettiva e dunque, sotto questo profilo, una migliore approssimazione ai sistemi fiscali degli altri Paesi UE, con possibili benefici in termini di attrazione di investimenti esteri.
Sul piano finanziario, l'operazione di riduzione dell'aliquota è compensata, pressoché integralmente, dall'ampliamento della base imponibile, attraverso le seguenti misure.

Eliminazione degli ammortamenti anticipati e delle deduzioni extracontabili per ammortamenti , accantonamenti e altri costi


Al fine di ampliare la base imponibile e di semplificare gli adempimenti per i contribuenti, la Finanziaria 2008 preclude la possibilità di operare deduzioni extracontabili di determinati costi di natura estimativa - ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti, spese di ricerca e sviluppo - con l'eliminazione anche di tutto il carico di relativi adempimenti (gestione dei singoli beni, accantonamento delle imposte differite).
Introdotto con la riforma fiscale del 2003, l'attuale regime consente di dedurre quote di ammortamenti, accantonamenti o svalutazioni ai soli fini fiscali, con ciò determinando una gestione a "doppio binario" - tributario e civilistico - che in sede di attuazione è risultata estremamente complessa, tanto per il contribuente, quanto per l'amministrazione fiscale. Da qui, l'esigenza di superamento di tale regime.
Con la Finanziaria 2008 si sono dunque eliminate molte differenze tra i valori del bilancio civilistico delle società e quelli da utilizzare a fini fiscali. In particolare, non andranno più indicate nella dichiarazione dei redditi le variazioni per gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valori.

Eliminazione della thin capitalization e dei pro rata patrimoniale e reddituale


Al posto del complesso calcolo degli interessi passivi indeducibili della thin capitalization e dei cosiddetti pro-rata patrimoniale e pro-rata reddituale si prevede un unico e più semplice meccanismo di calcolo per determinare l'ammontare degli interessi non deducibili nell'anno di imposta in corso, anche ai fini della loro deduzione negli anni successivi.
Si tratta di un vantaggio in termini di semplificazione limitato alle imprese più grandi, giacché le piccole sono già escluse dalla thin cap.

- - Rideterminazione della durata minima dei contratti di leasing
La nuova disciplina permette la deduzione della quota di capitale dei canoni per locazione a condizione che la durata non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito. Nel caso di beni immobili, se tale calcolo determina un risultato inferiore a 11 anni o superiore a 18 anni, la deduzione è ammessa se la durata è pari rispettivamente ad almeno 11 o 18 anni.
In quanto limita la tipologia di contratti di leasing ammessi alla deduzione, tale disciplina costituisce una penalizzazione per le imprese più piccole e a minore capitalizzazione, che maggiormente ricorrono a questi strumenti.

Modifica del regime IVA

IVA di gruppo
Nell'ambito delle norme antielusive, si introduce una disciplina che vieta di immettere nella liquidazione IVA di gruppo il credito nascente dall'ultima dichiarazione delle società neo-entranti.

Iva congressuale
In luogo dell'attesa disposizione che avrebbe dovuto ampliare la detraibilità IVA delle spese per attività congressuali, la Finanziaria sembra prevedere esclusivamente che le agenzie di viaggi e turismo possano (su base facoltativa) applicare il regime ordinario dell'IVA, limitatamente alle prestazioni alberghiere relative all'organizzazione di convegni, congressi e simili, effettuati nel territorio nazionale.
Rispetto all'attuale regime IVA speciale - che calcola la base lorda dell'imposta come differenza tra corrispettivi e costi - si prevede la possibilità di accedere al sistema ordinario, che calcola l'IVA come differenza fra IVA a debito e IVA a credito.
Non prevedendosi alcun onere finanziario aggiuntivo per l'introduzione di questa nuova disciplina, questa deve ritenersi priva di qualunque carattere agevolativo per le imprese.

Altre misure di interesse per le imprese


Proroga agevolazione per i benzinai
La Finanziaria 2008 proroga per il triennio 2008-2010 la deduzione forfetaria per i redditi di impresa dei gestori di impianti di carburanti.
In vigore dal 1998 (legge finanziaria per l'anno 1999), tale agevolazione è riconosciuta in relazione al servizio pubblico svolto dai gestori che, pur non essendo classificati come sostituti d'imposta in senso tecnico, incassano giornalmente per conto dell'erario le accise sui prodotti petroliferi commercializzati per autotrazione.
L'importo della deduzione è rimasto inalterato ed è pari a:
a) 1,1% dell'ammontare lordo dei ricavi fino a 1,032 mln di euro;
b) 0,6% dell'ammontare lordo dei ricavi oltre 1,032 mln di euro e fino a 2,065 mln di euro;
c) 0,4% dell'ammontare lordo dei ricavi oltre i 2,065 mln di euro.

Imposta sostitutiva per le riorganizzazioni aziendali
Ripristinando un regime opzionale e alternativo al regime di neutralità ordinario, è istituita un'imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie di ristrutturazione è stata fissata al 18%. Essa svolge anche una funzione antielusiva, limitando gli arbitraggi oggi possibili in sede di iscrizione in bilancio delle aziende oggetto di conferimento.

Compensazione "orizzontale" delle perdite fiscali
Introdotta la possibilità di scontare le perdite su un monte di entrate più ampio, con ciò limitando la possibilità di "incapienza" dello sconto.

 

Bollo telematico
La tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce ed atti presentati da imprese individuali per via telematica all'ufficio del registro è ridotta significativamente: da 42 a 17,50 euro.
Il bollo per le domande in forma cartacea resta a tutt'oggi di importo inferiore, pari a 14,62 euro. Tuttavia, il decreto-legge n. 7 del 2007 (il cosiddetto "decreto Bersani") ha stabilito che tutte le denunce relative all'avvio di un'attività di impresa, modifiche o cancellazioni debbano essere obbligatoriamente inviate in forma telematica all'ufficio del registro delle imprese, con modalità che sono tuttora in corso di definizione. Dunque, in prospettiva, le domande cartacee saranno progressivamente ridotte.
Nonostante la nuova disciplina riduca l'attuale differenziale di costo del bollo per le trasmissioni rispettivamente cartacee e telematiche, resta tuttavia del tutto irrazionale una penalizzazione del contribuente più efficiente, in grado di avvalersi delle nuove tecnologie.

Nuova definizione delle spese di rappresentanza
Si ridefiniscono le spese di rappresentanza, eliminando le attuali incertezze sulla deducibilità, attraverso l'individuazione preventiva delle spese che, per loro natura e destinazione, possono considerarsi integralmente inerenti la produzione del reddito.
Anche in questo caso, nonostante la finalità dichiarata della norma sia essenzialmente la semplificazione contabile, ad essa è associato un maggior gettito (sia pure limitato) che segnala un minor favore fiscale per tali spese.

Paradisi fiscali
Il regime applicabile alle società con residenza nei cosiddetti "paradisi fiscali" sarà esteso a tutti i Paesi non inclusi nella nuova "white list".

Limitazione dei crediti d'imposta spendibili in compensazione
La nuova disciplina prevede che, a partire dal 1° gennaio 2008, i crediti d'imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi possano essere utilizzati in compensazione nel limite annuale di 250mila euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Credito d'imposta per investimenti e ricerca
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, la nuova disciplina prevede l'innalzamento dal 15% al 40% del credito d'imposta introdotto dalla Finanziaria 2007.
Inoltre, si eleva il tetto massimo agevolabile da 15 a 50 milioni di euro.
Infine, il vantaggio del nuovo regime ha portata retroattiva, giacché si fa coincidere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni con quella della norma originaria.

Sostegno alla nascita di nuove imprese nel settore delle alte tecnologie
Si prevede la totale esenzione dal pagamento degli oneri sociali per tutti gli addetti alla ricerca delle start-up tecnologiche, per un periodo di 8 anni dalla loro creazione.

Mezzogiorno

Riordino del sistema degli incentivi in favore di una scelta netta verso i meccanismi automatici di sostegno alle imprese (per gli investimenti in ricerca e innovazione) su tutto il territorio nazionale e verso agevolazioni fiscali per la nascita delle imprese ad alta tecnologia.

Riconversione del sistema degli incentivi (legge 488) verso meccanismi automatici a sostegno degli investimenti produttivi.

Rilancio dei Progetti di innovazione industriale (PII) come leva per la competitività e la capacità di attrazione degli investimenti da parte delle imprese, anche nel Sud. A questo scopo si conferma la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività (istituito dalla Finanziaria dello scorso anno per finanziare i PII) e si prevede per il prossimo anno l'inserimento dei PII nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo aree sottoutilizzate (Fas).

Proroga al 2013 del credito di imposta per gli investimenti produttivi (macchinari ecc..).

Finanziamento di 30mila stage per neolaureati residenti nel Mezzogiorno, ai quali viene assegnato un compenso mensile pari a 400 euro per sei mesi. Alle imprese che li stabilizzano bonus di 3000 euro.

Zone franche urbane(grandi aree metropolitane alle quali sono destinate azioni di riqualificazione del tessuto sociale ed economico). Le risorse stanziate (50 mln per il 2008 e 50 mln per il 2009 ) vengono estese anche al centro Nord su indicazione della Commissione europea.